Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con essa o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta, oppure vengono a conoscenza di tali atti per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto sull'attività di inchiesta, anche dopo la cessazione dell'incarico, fatta eccezione per i contenuti delle audizioni che non siano avvenute in seduta segreta e per gli atti e i documenti che la Commissione ha stabilito possano essere divulgati ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, tramite la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

 

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      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano anche a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti prodotti o acquisiti dalla Commissione e coperti dal segreto.